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Ordinanza — n. 36628/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36628/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36628/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGE ELENA nato il 19/03/1976 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Verge Elena ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per due episodi di furto consumato (capo A) e tentato (capo B) ai danni di un esercizio commerciale, riducendo, però, il trattamento sanzionatorio previo riconoscimento delle attenuanti generiche;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 56 cod. pen; Ordinanza — n. 36628/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la legittimità a presentare querela in capo al dipendente di un negozio anziché del responsabile, è manifestamente infondato, poiché il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (cfr.

Parole chiave

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furto per mestiere difesa contro le pratiche commerciali illecite furto di lieve entità tentato furto indagine per furto contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
art. 56 cod. pen
pen., un aumento di pena minimale (giorni quindici di reclusione ed euro 30 di multa) per il reato satellite di tentato furto (capo B), già tenendo conto, evidentemente, della riduzione ex art. 56 cod. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGE ELENA nato il 19/03/1976 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Verge Elena ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per due episodi di furto consumato (capo A) e tentato (capo B) ai danni di un esercizio commerciale, riducendo, però, il trattamento sanzionatorio previo riconoscimento delle attenuanti generiche;

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la legittimità a presentare querela in capo al dipendente di un negozio anziché del responsabile, è manifestamente infondato, poiché il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (cfr.

Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'erroneità del calcolo della pena per mancata riduzione per il tentativo, è manifestamente infondato, perché: - il reato più grave è quello di furto consumato (capo A) e sulla pena di mesi sei di reclusione ed euro 180 di multa applicata dal primo giudice è stata operata la riduzione ex art. 62-bis cod. pen. (riconosciuta in appello), sì da giungere alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa; - è stato applicato, poi, ex art. 81, comma secondo, cod. pen., un aumento di pena minimale (giorni quindici di reclusione ed euro 30 di multa) per il reato satellite di tentato furto (capo B), già tenendo conto, evidentemente, della riduzione ex art. 56 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. C