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Ordinanza — n. 36625/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36625/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Lupo Fabio inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for electricity theft, arguing against his liability, but the court found these arguments constituted mere factual complaints rather than legal issues. Consequently, the court rejected the appeal because the grounds did not meet the requirements for a review in the jurisdictional stage.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or dissatisfaction with the reasoning of the lower court are inadmissible as they do not constitute a legitimate legal challenge.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaint double conformity jurisdictional review electricity theft conviction sottrazione di energia imputazione di furto furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO FABIO nato a MONZA il 29/06/1995 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Lupo Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la responsabilità dell'imputato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre sfuggono da un reale confronto critico con gli argomenti posti a base della cd. doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14