Ordinanza — n. 36620/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONINELLO MARCO nato a IVREA il 29/10/1978 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Toninello Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di sostituzione di persona e furto; Considerato che le doglianze vengono scandite con una mera elencazione (deve emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, la sentenza è stata emessa in violazione dell'art. 63, comma secondo, cod. pen.) senza l'indicazione dei motivi di ricorso né di ragioni a sostegno di tale apodittiche affermazioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36620/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 63, comma secondo, cod. pen.) senza l'indicazione dei motivi di ricorso né di ragioni a sostegno di tale apodittiche affermazioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONINELLO MARCO nato a IVREA il 29/10/1978 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Toninello Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di sostituzione di persona e furto; Considerato che le doglianze vengono scandite con una mera elencazione (deve emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, la sentenza è stata emessa in violazione dell'art. 63, comma secondo, cod. pen.) senza l'indicazione dei motivi di ricorso né di ragioni a sostegno di tale apodittiche affermazioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1