Ordinanza — n. 36619/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NORINO CIRO SALVATORE nato a SAN SEVERO il 01/04/1968 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Nonno Ciro Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta; Considerato che i due motivi di ricorso, che lamentano l'eccessività della pena inflitta, sono manifestamente infondati poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 20 sentenza primo grado e pag. 10 sentenza di appello) rispetto a una pena applicata in misura prossima al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36619/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 20 sentenza primo grado e pag. 10 sentenza di appello) rispetto a una pena applicata in misura prossima al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NORINO CIRO SALVATORE nato a SAN SEVERO il 01/04/1968 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Nonno Ciro Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta; Considerato che i due motivi di ricorso, che lamentano l'eccessività della pena inflitta, sono manifestamente infondati poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 20 sentenza primo grado e pag. 10 sentenza di appello) rispetto a una pena applicata in misura prossima al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1