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Ordinanza — n. 36616/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36616/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36616/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO GIOVANNI nato a PALERMO il 10/04/1968 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gambino Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto; Ritenuto che l'unico motivo proposto, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. paragrafo 2, terza pagina del "fatto e diritto"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36616/2022 — snpen · Corte di Cassazione: paragrafo 2, terza pagina del "fatto e diritto"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentato furto rapina reato flagrante furto di lieve entità indagine per furto licenziamento per furto
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO GIOVANNI nato a PALERMO il 10/04/1968 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gambino Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto; Ritenuto che l'unico motivo proposto, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. paragrafo 2, terza pagina del "fatto e diritto"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/