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Ordinanza — n. 36615/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36615/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36615/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALOTTI RAFFAELE ROBERTO nato il 27/01/1965 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Galotti Raffaele Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 612, comma secondo, cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975; Ritenuto che l'unica doglianza proposta, attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36615/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 612, comma secondo, cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975; Ritenuto che l'unica doglianza proposta, attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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porto abusivo di armi minaccia nel diritto penale oggetto pericoloso minaccia alla sicurezza pubblica pericolo di traffico di stupefacenti reati violenti
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALOTTI RAFFAELE ROBERTO nato il 27/01/1965 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Galotti Raffaele Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 612, comma secondo, cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975; Ritenuto che l'unica doglianza proposta, attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14