Ordinanza — n. 36614/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASSA ELISABETTA nato a VALENZA il 15/02/1973 LO PICCOLO FRANCESCO nato a CASALE MONFERRATO il 07/02/1971 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Massa Elisabetta e Lo Piccolo Francesco ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna di entrambi per il reato di furto in abitazione (capo A) e del solo Lo Piccolo per il reato di incendio (capo B);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 36614/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i due motivi dedotti da Lo Piccolo Francesco, che contestano il malgoverno dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., nella individuazione della pena irrogata per il reato più grave e nell'aumento per la continuazione, sono manifestamente infondati, poiché il giudice di merito ha giustificato l'esercizio del proprio potere discrezionale in maniera adeguata (cfr. pag. 10); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASSA ELISABETTA nato a VALENZA il 15/02/1973 LO PICCOLO FRANCESCO nato a CASALE MONFERRATO il 07/02/1971 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Massa Elisabetta e Lo Piccolo Francesco ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna di entrambi per il reato di furto in abitazione (capo A) e del solo Lo Piccolo per il reato di incendio (capo B);
Rilevato che i motivi dedotti da Massa Elisabetta sono inammissibili in quanto: - il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 10);
Considerato che i due motivi dedotti da Lo Piccolo Francesco, che contestano il malgoverno dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., nella individuazione della pena irrogata per il reato più grave e nell'aumento per la continuazione, sono manifestamente infondati, poiché il giudice di merito ha giustificato l'esercizio del proprio potere discrezionale in maniera adeguata (cfr. pag. 10); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec