Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36614/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36614/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36614/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASSA ELISABETTA nato a VALENZA il 15/02/1973 LO PICCOLO FRANCESCO nato a CASALE MONFERRATO il 07/02/1971 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Massa Elisabetta e Lo Piccolo Francesco ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna di entrambi per il reato di furto in abitazione (capo A) e del solo Lo Piccolo per il reato di incendio (capo B);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 36614/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i due motivi dedotti da Lo Piccolo Francesco, che contestano il malgoverno dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., nella individuazione della pena irrogata per il reato più grave e nell'aumento per la continuazione, sono manifestamente infondati, poiché il giudice di merito ha giustificato l'esercizio del proprio potere discrezionale in maniera adeguata (cfr. pag. 10); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
indagine per furto incendio intenzionale aggravato doppia punibilità danni da incendio furto di lieve entità delitto contro i beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Considerato che i due motivi dedotti da Lo Piccolo Francesco, che contestano il malgoverno dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASSA ELISABETTA nato a VALENZA il 15/02/1973 LO PICCOLO FRANCESCO nato a CASALE MONFERRATO il 07/02/1971 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Massa Elisabetta e Lo Piccolo Francesco ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna di entrambi per il reato di furto in abitazione (capo A) e del solo Lo Piccolo per il reato di incendio (capo B);

Rilevato che i motivi dedotti da Massa Elisabetta sono inammissibili in quanto: - il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 10);

Considerato che i due motivi dedotti da Lo Piccolo Francesco, che contestano il malgoverno dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., nella individuazione della pena irrogata per il reato più grave e nell'aumento per la continuazione, sono manifestamente infondati, poiché il giudice di merito ha giustificato l'esercizio del proprio potere discrezionale in maniera adeguata (cfr. pag. 10); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec