Ordinanza — n. 36613/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MINNITI GIUSEPPE nato a POLISTENA il 18/08/1982 CAMBARERI DIEGO nato a TORINO il 04/12/1975 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Cambareri Diego e Minniti Giuseppe ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che le doglianze vengono scandite con una mera elencazione (deve emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, la sentenza è stata emessa in violazione dell'art. 63, comma secondo, cod. pen.) senza l'indicazione dei motivi di ricorso né di ragioni a sostegno di tale apodittiche affermazioni; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36613/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 63, comma secondo, cod. pen.) senza l'indicazione dei motivi di ricorso né di ragioni a sostegno di tale apodittiche affermazioni; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MINNITI GIUSEPPE nato a POLISTENA il 18/08/1982 CAMBARERI DIEGO nato a TORINO il 04/12/1975 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Cambareri Diego e Minniti Giuseppe ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che le doglianze vengono scandite con una mera elencazione (deve emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, la sentenza è stata emessa in violazione dell'art. 63, comma secondo, cod. pen.) senza l'indicazione dei motivi di ricorso né di ragioni a sostegno di tale apodittiche affermazioni; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14