Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36612/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36612/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36612/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA FIORENZO nato a SAVIANO il 16/03/1964 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Coppola Fiorenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 455-459 cod. pen., commesso il 6 marzo 2012; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce il decorso del termine di prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, perché occorre tenere conto di 1117 giorni di sospensione (che conducono a fissare la data di prescrizione al 27 settembre 2022) così determinati:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36612/2022 — snpen · Corte di Cassazione: • dal 11/06/2019 al 01/12/2020 = giorni 539 rinvio su richiesta del difensore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
falsificazione di monete inchiesta per falsità atti reato economico irregolarità finanziarie perseguimento penale per truffa riproduzione e imitazione di biglietti di banca
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA FIORENZO nato a SAVIANO il 16/03/1964 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Coppola Fiorenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 455-459 cod. pen., commesso il 6 marzo 2012; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce il decorso del termine di prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, perché occorre tenere conto di 1117 giorni di sospensione (che conducono a fissare la data di prescrizione al 27 settembre 2022) così determinati:

• dal 30/10/2014 al 23/04/2015 = giorni 175- rinvio su richiesta del difensore (che aveva dedotto esigenze familiari) non per legittimo impedimento; • dal 12/11/2015 al 30/06/2016 = giorni 231 - adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze indetta dall'organismo di categoria (si tiene conto dell'intero periodo, cfr. tra le altre Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052); • dal 15/12/2016 al 06/04/2017 = giorni 112 - rinvio su richiesta del difensore; • dal 06/04/2017 al 06/07/2017 = giorni 60 per legittimo impedimento del difensore dovuto a concomitante impegno professionale;

• dal 11/06/2019 al 01/12/2020 = giorni 539 rinvio su richiesta del difensore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così