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Sentenza — n. 36611/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36611/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36611/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARDUINI ANGELO nato a ROMA il 21/02/1983 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita ia relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; - q/7/-2-'0P oft-c«- Sul ricorso proposto da Angelo Arduini avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 19 aprile 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata nel dispositivo per il delitto di minaccia aggravata contestatogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante;

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen, art. 339 cod. pen, art. 336 cod. pen; Sentenza — n. 36611/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato come il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. è, ora, procedibile di ufficio solo quando sia aggravato ai sensi dell'art. 339 cod. pen., circostanza non sussistente nel caso di specie, Rilevato che entrambi i giudici del merito, erroneamente affermando che il delitto è procedibile d'ufficio, non fanno però alcuna menzione all'avvenuta presentazione di una querela (la condotta era originariamente contestata ai sensi dell'art. 336 cod. pen.); Considerato pertanto che deve dichiararsi la improcedibilità dell'azione penale per l'assenza della medesima (rilevando poi come, ad oggi, il delitto sarebbe anche prescritto, pur tenendo conto della ritenuta recidiva).

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale aggravamento della pena allegazione motivata crimine di aggressione timore prognosi di pericolosità

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
Considerato come il delitto di cui all'art. 612 cod. pen.
art. 339 cod. pen
è, ora, procedibile di ufficio solo quando sia aggravato ai sensi dell'art. 339 cod.
art. 336 cod. pen
pen., circostanza non sussistente nel caso di specie, Rilevato che entrambi i giudici del merito, erroneamente affermando che il delitto è procedibile d'ufficio, non fanno però alcuna menzione all'avvenuta presentazione di una querela (la condotta era originariamente contestata ai sensi dell'art. 336 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARDUINI ANGELO nato a ROMA il 21/02/1983 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita ia relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; - q/7/-2-'0P oft-c«- Sul ricorso proposto da Angelo Arduini avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 19 aprile 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata nel dispositivo per il delitto di minaccia aggravata contestatogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante;

Considerato come il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. è, ora, procedibile di ufficio solo quando sia aggravato ai sensi dell'art. 339 cod. pen., circostanza non sussistente nel caso di specie, Rilevato che entrambi i giudici del merito, erroneamente affermando che il delitto è procedibile d'ufficio, non fanno però alcuna menzione all'avvenuta presentazione di una querela (la condotta era originariamente contestata ai sensi dell'art. 336 cod. pen.); Considerato pertanto che deve dichiararsi la improcedibilità dell'azione penale per l'assenza della medesima (rilevando poi come, ad oggi, il delitto sarebbe anche prescritto, pur tenendo conto della ritenuta recidiva).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.