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Ordinanza — n. 36610/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36610/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36610/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIDA GIANFRANCO nato a ROMA il 18/07/1969 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; '3" ORDINANZA Sul ricorso proposto da Gianfranco Scida avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 14 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto pluriaggravato ascrittogli, consumato il 17 aprile 2006; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 36610/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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restituzione del termine riduzione della pena prescrizione della pena prescrizione termine di revisione durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIDA GIANFRANCO nato a ROMA il 18/07/1969 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; '3" ORDINANZA Sul ricorso proposto da Gianfranco Scida avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 14 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto pluriaggravato ascrittogli, consumato il 17 aprile 2006; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'intervenuta prescrizione del reato, essendo state dichiarate equivalenti le circostanze aggravanti e la recidiva alle riconosciute attenuanti; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla mancata maturazione della prescrizione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza che considera irrilevante ai fini del termine di prescrizione il giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee, così che lo stesso, nell'odierno caso concreto, è pari ad anni 13 e mesi 4 ai sensi dell'art. 157 cod. pen. (anni dieci + un terzo per la recidiva) aumentato di anni 8 e mesi 10 per la recidiva e così per un totale di anni 22 e mesi 2, non ancora decorsi dal 17 aprile 2006.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 20