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Ordinanza — n. 36531/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36531/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the lower court's decision regarding criminal liability for theft but failed to provide specific grounds for the criticism. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity and pertinence mandated by law.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity and pertinence, preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds Criminal Procedure Code specificity requirement theft liability appeal usurpazione d'identità imputazione di furto perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Considerato che il ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione in punto di penale responsabilità per il reato di furto, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
artt. 624 cod. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 11 marzo 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Novara, in data 4 aprile 2019, nei confronti di Mattia Boscolo, in relazione ai reati di cui agli artt. 624 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCOLO MATTIA nato a NOVARA il 22/11/1992 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 11 marzo 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Novara, in data 4 aprile 2019, nei confronti di Mattia Boscolo, in relazione ai reati di cui agli artt. 624 cod. pen. e 55, comma 9, D.Lgs. 231/2007. Considerato che il ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione in punto di penale responsabilità per il reato di furto, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in quanto, non indicando alcun elemento alla base della censura formulata, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Cons