Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Art. 591 c.1 lett. c) CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Pastura inadmissible due to a lack of specific grounds. The lower court confirmed a conviction for the crime of defamation under Article 628 of the Penal Code. The Supreme Court ruled that the appeal failed to identify concrete elements for its criticism, violating the requirement for specificity under Article 591, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale; Il ricorso deve contenere elementi concreti alla base della censura formulata per essere ammissibile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTURA ANTONIO nato a CATANIA il 12/09/1985 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 4 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, in data 18 giugno 2020, nei confronti di Antonio Pastura, in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.. Considerato che il ricorso, con il quale si censura genericamente il vizio di motivazione, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in quanto, non indicando nessun elemento alla base della censura formulata, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settemb