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Ordinanza — n. 36529/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36529/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ridha Jendoubi inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellant challenged the lower court's sentencing without citing specific arguments or referencing the detailed reasoning found on pages 2 and 3 of the appellate decision. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specificity standards mandated by Article 591 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and references to the reasoning of the decision under review, preventing the appellate judge from identifying the contested points.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Criminal Procedure Code sine qua non appellate review procedural defect Cassazione rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso, con il quale si Contesta genericamente il vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ed alle circostanze applicate, è privo dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JENDOUBI RIDHA nato il 20/04/1966 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 8 marzo 2022, parzialmente riformando la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in data 3 settembre 2021, nei confronti di Ridha Jendoubi, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628, commi primo e terzo, numero 1, cod. pen.. Considerato che il ricorso, con il quale si Contesta genericamente il vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ed alle circostanze applicate, è privo dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in quanto, non essendoci alcun riferimento alle argomentazioni ampie e logicamente corrette della decisione impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3, sui due motivi di appello in punto di trattamento sanzionatorio) né elemento alcuno alla base della censura formulata, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C sì deciso i113 settembre 2022 [li). I Consigliere Esten Il Presidente t (19r-rfi Dott. LOgi Agostinacchio i btiliU D E POSI IATA IN CANCLIIIRIA 27 S 2 IL