Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded legal violation claims and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Bertesina inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a violation of law regarding recidivism and sentencing, but the court found these claims manifestly unfounded and contrary to established jurisprudence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal alleging a violation of law is inadmissible if the alleged violation is not specifically devolved to the trial judges and is manifestly unfounded due to a clear conflict with statutory data and consolidated case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTESINA ROBERTO nato a BOLOGNA il 16/08/1968 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 11 giugno 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Bologna del 13 marzo 2013, nei confronti di Roberto Bertesina, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. con la recidiva ex art. 99, terzo comma, cod. pen.. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione agli artt. 99, terzo comma, 157 e 161 cod. peri., non è ammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto la violazione di legge lamentata, non specificamente devoluta alla cognizione dei giudici del merito (Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020, Palladino, Rv. 279673), è anche manifestamente infondata perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899) ed i vizi motivazionali sono smentiti dalla lettura del provvedimento impugnato che evidenzia un'argomentazione connotata da lineare e coerente logicità nonché rispondente alle doglianze difensive (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale ha ritenuto adeguata la pena irrogata ed ha anche chiarito - pur non essendo stato contestato il trattamento circostanziale - di condividere la decisione del primo giudice sulla sussistenza della recidiva e sul giudizio di equivalenza operato, sottolineando come la mole dei precedenti penali per delitti contro il patrimonio sia stata indice di maggiore e progressiva pericolosità sociale del prevenuto);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il