Italian Court dismisses appeal on theft conviction, ruling legal qualification and sentencing are within trial court's discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Marco Seraglia inadmissible regarding his conviction for theft and related offenses. The appellant argued for a different legal qualification of the attempted crime and excessive sentencing, but the court found these arguments unsupported by law. The decision rests on the principle that specific intent and sentencing gradations are matters of trial court discretion unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, secondo comma, cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassazione holds that the legal qualification of the crime and the sentencing discretion fall within the exclusive jurisdiction of the court of first instance, rendering appeals on these grounds inadmissible absent manifest arbitrariness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAGLIA MARCO nato a BOLOGNA il 07/06/1985 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 14 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale dí Bologna, in data 29 giugno 2021, nei confronti di Marco Seraglia, in relazione ai reati di cui agli artt. 628, secondo comma, e 582 - 585 cod. pen.. Considerato che il motivo dedotto inerente alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie tentata del delitto contestato è manifestamente infondato perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., in quanto il fine di assicurare il possesso ovvero di procurare l'impunità rientrano nell'ambito dell'elemento soggettivo del dolo specifico e, pertanto, non è necessario il loro concreto realizzarsi, differentemente dalla sottrazione del bene che, elemento costitutivo della fattispecie oggettiva, deve verificarsi e si verifica allorquando il reo, anche se per un tempo limitato, ne assuma il controllo (Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021);
Ritenuto che le ulteriori doglianze difensive, con le quali si contesta la mancata concessione delle attenuanti gen-eriche nella massima estensione nonché l'eccessività della pena inflitta, non sono consentite in sede di legittimità perché, secondo i consolidati orientamenti di questa Corte (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), la graduazione della pena, la fissazione della pena base e le statuìzioni relative al giudizio dì comparazìone tra opposte cìrcostanze, implicando una valutazione discrezionale tipíca del gíudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto dí mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (sì veda pag. 4, ove la Corte territoriale ampìamente motiva ìn punto dì trattamento sanzionatorio, con argomentazione priva di illogicità manifeste);
Rilevato, pertanto, che il rícorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del rìcorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati í profili di colpa nella determínazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere Estens