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Ordinanza — n. 36526/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism as inadmissible due to lack of specific grounds and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36526/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Gabriella Gagliardi inadmissible regarding the conviction for recidivism under Article 648 of the Penal Code. The court found the sole ground of appeal, alleging a motivational defect, to be unsupported by specific evidence and contradicted by the lower court's reasoning on the minor nature of the act and the defendant's personal circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal alleging a motivational defect is inadmissible if it lacks concrete specificity, pertinence, and is manifestly unfounded when the contested reasoning is justified and consistent with Supreme Court interpretations.

Parole chiave

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recidivism appeal motivational defect inadmissible appeal Article 648 Penal Code Article 616 Criminal Procedure Code lack of specificity court costs and fine ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno, in data 30 maggio 2017, nei confronti di Gabriella Gagliardi, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno, in data 30 maggio 2017, nei confronti di Gabriella Gagliardi, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale in relazione all'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, oltre a non essere sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone
2, ove la Corte territoriale ampiamente motiva sulla non particolare tenuità del fatto in ragione della modalità dell'azione, della personalità dell'imputata e del valore economico della res) e conforme agli orientamenti interpretativi della Suprema Corte (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDI GABRIELLA nato a LIVORNO il 05/12/1963 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno, in data 30 maggio 2017, nei confronti di Gabriella Gagliardi, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale in relazione all'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, oltre a non essere sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), è anche manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi censurati sono smentiti da argomentazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale ampiamente motiva sulla non particolare tenuità del fatto in ragione della modalità dell'azione, della personalità dell'imputata e del valore economico della res) e conforme agli orientamenti interpretativi della Suprema Corte (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il qonsigliere Estensore Il Presidente