Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and discretionary nature of sentencing comparisons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Alexandru Lapusnean and Monteanu Filip inadmissible. The applicants challenged the lower court's application of Article 62-bis of the Penal Code, arguing for an erroneous legal application regarding sentencing comparisons. The court rejected this, citing established precedent that such discretionary evaluations fall outside the scope of appellate review unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging discretionary sentencing comparisons are inadmissible for lack of specificity unless the lower court's reasoning is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAPUSNEAN ALEXANDRU nato il 05/04/1995 MONTEANU FILIP nato il 24/10/1989 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN. FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in data 2 febbraio 2021, nei confronti di Alexandru Lapusnean e Monteanu Filip, in relazione ai reati di cui agli artt. 628, terzo comma, numero 1, 582 - 585, 576 e 61, numero 2, cod. pen.. Considerato che il ricorso, con il quale si censura l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., oltre ad essere privo del requisito di specificità mancando la necessaria correlazione con le argomentazioni della decisione impugnata (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 e Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha confermato il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche alla luce sia della gravità del reato che della capacità a delinquere dell'imputato);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il onsigliere Est nsore Il Pre