Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36524/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal argumentation and substantive law error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36524/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Andrea D'Alessandro inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a lower court's confirmation of a conviction under Article 55, paragraph 9, of Legislative Decree 231/2007 regarding online credit card misuse. The court rejected the appeal because the sole ground of appeal lacked specific legal reasoning and relied on non-revisable factual assumptions inappropriate for a review of substantive law application.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 640-ter cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal argumentation and relies on factual assumptions that cannot be revisited in a review of substantive law application.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal substantive law error lack of specificity criminal procedure court costs obbligo d'identificazione controllo d'identità errore di persona

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640-ter cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 640-ter cod. pen., oltre a non essere sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria per l'assenza del necessario confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato (sì veda pag.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
art. 640-ter cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 640-ter cod. pen., oltre a non essere sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria per l'assenza del necessario confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato (sì veda pag.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO ANDREA nato a FIRENZE il 30/06/1987 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze, in data 5 giugno 2018, nei confronti di Andrea D'Alessandro, in relazione al reato di cui all'art. 55, comma 9, D.L.vo 231/2007. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 640-ter cod. pen., oltre a non essere sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria per l'assenza del necessario confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato (sì veda pag. 4, ove la Corte territoriale ampiamente motiva la sussumibilità dell'acquisto online nel reato contestato, trattandosi di indebito utilizzo della carta di credito e non ricorrendo alcuna alterazione del funzionamento della home banking), è anche manifestamente infondato in quanto l'erronea applicazione della legge sostanziale è genericamente basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen