Cassation court dismisses appeal against conviction for multiple crimes, citing lack of merit in arguments regarding mitigating circumstances and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Celesti's appeal against the Bologna Court of Appeal's confirmation of his conviction inadmissible. Celesti argued for the recognition of generic mitigating circumstances and challenged the proportionality of the sentence, but the court found these arguments manifestly unfounded based on established case law. The court ruled that the lower courts provided sufficient reasoning regarding the defendant's criminal capacity and the dosimetric calculation of the penalty, leading to a dismissal and an order for Celesti to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded, as the lower court's decision is sufficient if it references decisive elements or the absence of positive factors without engaging in arbitrary reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELESTI LUIGI nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 24/10/1982 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 28 gennaio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna, in data 25 novembre 2018, nei confronti di Luigi Celesti, in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 337, 385, 492 e 582 - 585 cod. pen.. Ritenuto che il motivo inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 1, ove la Corte territoriale motiva il diniego delle generiche, riferendosi alla capacità a delinquere del reo nonché sottolineando l'assenza di elementi idonei a giustificarle);
Considerato che anche l'ulteriore censura in punto di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata perché, come chiarito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243), mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 1, ove la Corte di appello conferma il calcolo dosimetrico del primo giudice, attestato al minimo edittale del reato più grave ed a minimali aumenti per continuazione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il nsigliere Ti ore I