Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36523/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for multiple crimes, citing lack of merit in arguments regarding mitigating circumstances and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36523/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Luigi Celesti's appeal against the Bologna Court of Appeal's confirmation of his conviction inadmissible. Celesti argued for the recognition of generic mitigating circumstances and challenged the proportionality of the sentence, but the court found these arguments manifestly unfounded based on established case law. The court ruled that the lower courts provided sufficient reasoning regarding the defendant's criminal capacity and the dosimetric calculation of the penalty, leading to a dismissal and an order for Celesti to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded, as the lower court's decision is sufficient if it references decisive elements or the absence of positive factors without engaging in arbitrary reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances proportionality of sentence manifestly unfounded grounds court costs award circostanza attenuante scemata imputabilità attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Ritenuto che il motivo inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro
259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELESTI LUIGI nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 24/10/1982 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 28 gennaio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna, in data 25 novembre 2018, nei confronti di Luigi Celesti, in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 337, 385, 492 e 582 - 585 cod. pen.. Ritenuto che il motivo inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 1, ove la Corte territoriale motiva il diniego delle generiche, riferendosi alla capacità a delinquere del reo nonché sottolineando l'assenza di elementi idonei a giustificarle);

Considerato che anche l'ulteriore censura in punto di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata perché, come chiarito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243), mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 1, ove la Corte di appello conferma il calcolo dosimetrico del primo giudice, attestato al minimo edittale del reato più grave ed a minimali aumenti per continuazione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il nsigliere Ti ore I