Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenges regarding sentencing and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Chafiq El Belghiti inadmissible, upholding the lower court's denial of generic mitigating circumstances and sentencing adjustments. The appellant argued for a new evaluation of the penalty's proportionality, but the court found the appellate court's reasoning sufficient and free from arbitrariness. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances or the proportionality of a sentence is inadmissible if the lower court provides a congruous reference to the decisive elements and the penalty calculation is not the result of mere arbitrium or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BELGHITI CHAFIQ nato il 19/11/1994 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;RITENUTO IN FATTO
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 8 novembre 2021, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in data 20 gennaio 2021, nei confronti di Chafiq El Belghiti, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628, commi primo e terzo, numero 1, cod. pen.. Ritenuto che il motivo inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 ove la Corte territoriale motiva il diniego delle generiche, riferendosi sia alla gravità del reato che alla capacità a delinquere del reo);
Considerato che anche l'ulteriore censura, con la quale si contesta il vizio della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondata perché, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243), mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 4, ove la Corte di appello considera congruo, equo e proporzionato il calcolo dosimetrico del primo giudice, di poco superiore al minimo edittale);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Consigliere Estensore Il Pre