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Ordinanza — n. 36521/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for counterfeit goods and money laundering as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36521/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Fabio Ciandella and Rosa Gorucci inadmissible. The lower court had convicted the defendants for crimes including counterfeiting and money laundering based on seized goods and organized activity evidence. The Court rejected the substantive arguments regarding legal application and motivation, finding them either contrary to established case law or lacking specific legal grounds required by procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals lacking specific legal grounds or manifestly unfounded substantive arguments are inadmissible, and the appellants must pay court costs.

Parole chiave

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inadmissible appeals counterfeit goods money laundering lack of motivation court costs favoreggiamento ricettazione fine di indebito profitto

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.
sono prive dei requisiti prescritti dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da criticità giustificative (si veda pag.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
art. 474 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 474 cod.
art. 473 cod. pen
5 e 6 sul contributo concorsuale, ove si sottolinea la natura organizzata dell'attività, i legami parentali ed il documentato coinvolgimento di tutti gli imputati); Ritenuto che le ulteriori doglianze in relazione all'art. 473 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814
pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIANDELLA FABIO nato a FIRENZE il 18/03/1970 GORUCCI ROSA nato a BORGO VAL DI TARO il 18/05/1949 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; .

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 25 febbraio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze, in data 11 maggio 2019, nei confronti di Fabio Ciandella e Rosa Gorucci, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 473, 474 e 648 cod. pen.. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 474 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814);

Ritenuto che la seconda doglianza, inerente alla sussistenza del delitto di ricettazione, oltre ad essere priva di concreta specificità e pertinenza censoria, è anche manifestamente infondata in quanto i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda pag. 5 sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e sulla esclusione del concorso nel reato presupposto nonché, quanto agli elementi oggettivi, la lettura complessiva del provvedimento evidenzia la piena prova del rinvenimento dei beni provento di delitto nella disponibilità dei correi);

Considerato che anche il terzo motivo, con il quale si contesta la mancanza di motivazione in relazione alla prova dello specifico ruolo ricoperto da ciascun concorrente, è manifestamente infondato in quanto non emerge alcun vizio motivazionale sul punto (si vedano pagg. 5 e 6 sul contributo concorsuale, ove si sottolinea la natura organizzata dell'attività, i legami parentali ed il documentato coinvolgimento di tutti gli imputati); Ritenuto che le ulteriori doglianze in relazione all'art. 473 cod. pen. sono prive dei requisiti prescritti dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da criticità giustificative (si veda pag. 5, ove la Corte di appello ritiene provato il delitto di contraffazione alla luce del rinvenimento della macchina punzonatrice del marchio Hermes e motiva sulla compatibilità con gli altri reati, evidenziando come non vi fosse prova che la merce rinvenuta - caratterizzata dalla falsificazione di molti marchi - fosse stata oggetto di contraffazione da parte degli imputati), non sono puntualmente indicate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto alla base della censure formulate;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. osì deciso il 13 settembre 2022 I Consigliere Estensore Il Presidente tt. grio rdo /(// Do t. Luigi Agostinacchio D E Fo S 1 I.\ IN CANC