Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal sentence for lack of admissibility in matters of sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for crimes under Articles 624 and 56-628 of the Penal Code. The appellant argued for a mitigating circumstance and challenged the sentencing calculations, but the court found no legal violation or logical flaw in the judges' discretionary evaluation of evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62, 62-bis, 133 c.p.: Appeals challenging the discretionary assessment of sentencing factors, base penalty fixation, and comparative judgment are inadmissible unless they demonstrate mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRU HANOVIA nato il 07/09/1991 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 30 settembre 2021, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, in data 28 gennaio 2021, nei confronti di Hanovia Dumitru, in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 56 - 628 cod. pen.. Considerato che i motivi inerenti al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 numero 6) cod. pen. sono manifestamente infondati perché, dalla lettura del provvedimento impugnato, non emerge alcuna violazione di legge, avendo i giudicanti esercitato la discrezionalità attribuita nella corretta applicazione del dato normativo (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02 e Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier Liuk, Rv. 282424) ed i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda pag. 5, ove la Corte territoriale ampiamente motiva sulla inadeguatezza dell'importo versato con riguardo ai danni patrimoniali e morali subiti dalla persona offesa);
Ritenuto che gli ulteriori motivi, con i quali si censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 e Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), le statuizioni relative alla fissazione della pena base, alla graduazione della sanzione ed al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (si veda pag. 6, ove la Corte sufficientemente motiva sul giudizio di equivalenza alla luce della personalità dell'imputata e sul ridotto aumento di pena operato per la continuazione, confermando il calcolo dosimetrico operato dal primo giudice);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co s deciso il 13 settembre 2022 Il Pr