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Ordinanza — n. 36519/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for aggravated insult due to lack of legal correlation in arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36519/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's confirmation of a conviction for aggravated insult, arguing violations of law regarding witness credibility and sentencing mitigation. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already examined and dismissed by the trial judges without new legal correlation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must demonstrate a new legal argument or fact; mere repetition of previously examined grounds without correlation to the contested decision renders them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal correlation aggravated insult sentencing mitigation witness credibility court costs Cassa delle ammende momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 628 c.p.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 29 novembre 2021, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in data 20 aprile 2017, nei confronti di Khalid Hmouza, in relazione al reato di cui all'art. 628, primo comma, cod.
Art. 62 c.p.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 29 novembre 2021, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in data 20 aprile 2017, nei confronti di Khalid Hmouza, in relazione al reato di cui all'art. 628, primo comma, cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015
278609 e Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HMOUZA KHALID nato il 18/05/1980 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 29 novembre 2021, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in data 20 aprile 2017, nei confronti di Khalid Hmouza, in relazione al reato di cui all'art. 628, primo comma, cod. pen.. Considerato che tutti i motivi dedotti, con i quali si censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, numero 4, cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità in quanto, mancando la necessaria correlazione con le argomentazioni del provvedimento impugnato, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 e Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685), dai giudici del merito (si vedano pagg. 3 e 4 sulla puntuale risposta alle doglianze difensive, sulla coerenza del narrato a quanto constatato dalle forze dell'ordine e dalla teste Aguilar e sulla esclusione della particolare tenuità del danno, anche in ragione del disagio morale subito dalla vittima);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 se