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Ordinanza — n. 36518/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of sufficient reasoning on sentencing guidelines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36518/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the specific crime. The appellant argued the trial court failed to provide adequate reasoning regarding Article 62-bis of the Penal Code, but the Court found this objection unfounded. The decision rests on the established principle that a judge need only reference decisive elements or the absence of positive factors to justify denying a benefit.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A denial of a legal benefit requires only a congruent reference to decisive elements or the lack of positive factors, making an appeal challenging the lack of detailed reasoning inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal sufficient reasoning sentencing guidelines Article 62-bis procedural penalty origine delle merci dubbio circa il carattere di infrazione difetto di prova del nesso causale

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio motivazionale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
art. 712 cod. pen
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 7 luglio 2021, parzialmente riformando la decisione pronunciata dal Tribunale di Pistoia, in data 28 ottobre 2019, nei confronti di El Mokhtar Boulafaa, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 712 cod. pen..
art. 62-bis cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio motivazionale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
pen., è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOULAFAA EL MOKHTAR nato il 25/11/1985 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 7 luglio 2021, parzialmente riformando la decisione pronunciata dal Tribunale di Pistoia, in data 28 ottobre 2019, nei confronti di El Mokhtar Boulafaa, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 712 cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio motivazionale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale si riferisce alla capacità a delinquere del reo desunta dai precedenti penali e sottolinea la non particolare meritevolezza della condotta processuale e l'assenza di ulteriori elementi da valorizzare);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 I Con