Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for insufficient reasoning on statutory mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Abdulahi Mohamed inadmissible, upholding the lower court's conviction for crimes under the Italian Penal Code. The appellant argued for a statutory mitigation under Article 62-bis, but the appellate court had only provided a general reference to the crime's gravity and the defendant's capacity to offend. The Supreme Court ruled that such a reference satisfies the legal requirement for denying the benefit, rendering the appeal's lack of specific reasoning manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A general reference by the trial judge to the gravity of the offense and the offender's capacity to offend is sufficient to justify the denial of statutory mitigation, making an appeal based on the lack of specific reasoning inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDULAHI MOHAMED nato il 20/07/1992 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 14/06/2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze, in data 5/11/2020, nei confronti di Mohamed Abdulahi, in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi primo e terzo, numero 1, 582 e 585 cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso, inerenti alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen., sono manifestamente infondati perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 5, ove la Corte territoriale si riferisce alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settem