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Ordinanza — n. 36516/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for attempted robbery as legally unfounded and procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36516/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Marouen Belbey inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for attempted robbery, alleging violations of law and defects in reasoning regarding the crime of complicity. The court rejected these claims, finding the legal arguments fundamentally inconsistent with established statutory interpretation and supported by coherent, evidence-based reasoning in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 647 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on alleged violations of law or defects in reasoning are inadmissible when the contested legal interpretations contradict statutory data and consolidated case law, and when the reasoning in the contested decision is logically coherent and fully examines the evidence.

Parole chiave

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attempted robbery conviction inadmissible appeal violation of law defects in reasoning court costs and fine complicity qualification procedural dismissal prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 647 cod. pen.
Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 647 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 25/03/2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno, in data 26/04/2016, nei confronti di Marouen Belbey, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..
art. 647 cod. pen
Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 647 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1710 del 06/10/2016
pen., sono manifestamente infondati in quanto la violazione di legge censurata è fondata sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 1710 del 06/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELBEY MAROUEN nato il 23/04/1984 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; `gb

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 25/03/2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno, in data 26/04/2016, nei confronti di Marouen Belbey, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 647 cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto la violazione di legge censurata è fondata sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 1710 del 06/10/2016, dep. 2017, Corti, Rv. 268910) e, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda pag. 4, ove i giudici del merito ampiamente motivano sulla qualificazione giuridica dei fatti nell'ipotesi di ricettazione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 I Consigliere Eskore Il Presi