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Ordinanza — n. 36515/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism charges due to lack of specific grounds and unfounded criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36515/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Fabrizio Bertola inadmissible, upholding the conviction for the crime of receiving stolen goods. The court found the appellant's arguments regarding subjective responsibility and mitigating circumstances to be manifestly unfounded and lacking specific relevance. Consequently, the lower court's reasoning was deemed logically coherent and free from defects, leading to the dismissal of the appeal and a fine for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when the grounds lack specific relevance and are manifestly unfounded, as they merely criticize the interpretation of evidence without demonstrating actual defects in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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crime of receiving stolen goods inadmissible appeal subjective responsibility mitigating circumstances burden of proof criminal procedure code lack of specific grounds risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 7 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca, in data 19 febbraio 2019, nei confronti di Fabrizio Bertola, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 7 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca, in data 19 febbraio 2019, nei confronti di Fabrizio Bertola, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Considerato che i motivi di ricorso in punto di penale responsabilità, inerenti alla prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, oltre a non essere sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti
pen., in conformità al costante indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv.
Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLA FABRIZIO nato a CAMAIORE il 28/04/1969 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 7 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca, in data 19 febbraio 2019, nei confronti di Fabrizio Bertola, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso in punto di penale responsabilità, inerenti alla prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, oltre a non essere sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), sono anche manifestamente infondati in quanto si censurano vizi motivazionali e supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici del merito, con argomentazione esente da vizi (si vedano pagg. 3 e 4, ove la Corte territoriale motiva sulla prova della colpevolezza, sottolineando la mancanza di spiegazione alternativa in riferimento all'origine dei beni in suo possesso e la natura del bene ricettato quale mobile registrato) e nella corretta applicazione della legge penale, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179);

Ritenuto che anche gli ulteriori profili di censura, relativi al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, sono manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda pag. 4, ove i giudici del merito escludono l'attenuante invocata in ragione del valore del bene ricettato, trattandosi di autovettura), nella corretta applicazione della legge penale e, in particolare, delle norme processuali in materia di onere probatorio e dell'art. 648 cod. pen., in conformità al costante indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 e n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. sì deciso il 13 settembre 2022 I Consigliere ensore Il Presidente o rì Luig" Agostinacchio D E i) O 1-.) taut IN CANC Li 2 7. SET