Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds and procedural participation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ferdinando Bongiovanni inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for fraud, arguing violations of procedural articles and vague reasoning, but the court found these complaints lacked the required specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the court noted the appeal was filed without the appellant's participation in the hearing, rendering the request for remand unconsidered. Consequently, the appeal was rejected entirely, and the appellant was condemned to pay a fine to the court's penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds for complaint lack the required specificity to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power, and requests for remand are disregarded if the appellant does not participate in the hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIOVANNI FERDINANDO nato a BASILEA( SVIZZERA) il 07/04/1962 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 11 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno del 12 marzo 2019, nei confronti di Ferdinando Bongiovanni, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.. Considerato che il primo motivo, con il quale si censura la violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 194 cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 8 sulla prova del comportamento decettivo dell'imputato e, in particolare, sui riscontri documentali delle dichiarazioni testimoniali);
Ritenuto che le ulteriori doglianze difensive, con le quali si contesta genericamente il vizio della motivazione per relationem del provvedimento impugnato, sono prive dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una argomentazione ampia e logicamente corretta, non è indicato nessun elemento alla base della censura formulata e, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161); considerato che l'istanza di rinvio non può essere presa in considerazione trattandosi di udienza non partecipata;
Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Consigliere Estensore Il