Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Pietro Paladino inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. Paladino challenged the lower court's confirmation of his conviction for the crime of insult under Article 648 of the Penal Code, alleging violations of Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that the appeal failed to cite any specific elements supporting the alleged legal violations, rendering it non-compliant with Article 591, paragraph 1, letter c), of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal lacking specific grounds detailing the alleged legal violations or factual errors is inadmissible, preventing the appellate judge from exercising their supervisory role.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALADINO PIETRO nato a SANT'ARSENIO il 04/07/1981 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 8/04/2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno del 7/10/2020, nei confronti di Pietro Paladino, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Considerato che il ricorso, con il quale si censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in quanto non è indicato nessun elemento alla base della censura formulata e, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 I Consigliere Est Il Presid