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Ordinanza — n. 36513/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36513/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Pietro Paladino inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. Paladino challenged the lower court's confirmation of his conviction for the crime of insult under Article 648 of the Penal Code, alleging violations of Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that the appeal failed to cite any specific elements supporting the alleged legal violations, rendering it non-compliant with Article 591, paragraph 1, letter c), of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal lacking specific grounds detailing the alleged legal violations or factual errors is inadmissible, preventing the appellate judge from exercising their supervisory role.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code lack of specific grounds inadmissible appeal insult crime Article 591 Cassazione procedural defect ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 8/04/2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno del 7/10/2020, nei confronti di Pietro Paladino, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..
Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso, con il quale si censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall'art.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., è privo dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 8/04/2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno del 7/10/2020, nei confronti di Pietro Paladino, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso, con il quale si censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALADINO PIETRO nato a SANT'ARSENIO il 04/07/1981 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 8/04/2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno del 7/10/2020, nei confronti di Pietro Paladino, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Considerato che il ricorso, con il quale si censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in quanto non è indicato nessun elemento alla base della censura formulata e, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 I Consigliere Est Il Presid