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Ordinanza — n. 36512/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals for lack of specific grounds and factual complaints under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36512/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Burgio and Alessi inadmissible, ordering them to pay court costs. The court found the first appeal lacked specific grounds for criticizing the lower court's reasoning, while the second appeal was rejected as it constituted mere factual complaints rather than legal arguments. Consequently, the appeals were dismissed without substantive review of the criminal convictions.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. Appeals must be rejected if they lack specific grounds for criticism or consist solely of factual complaints, as they do not meet the requirements for admissibility in proceedings of legality.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of specific grounds factual complaints procedural code court costs apposizione dei sigilli falsificazione di valori di bollo ufficiali attestazione e certificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Ritenuto che anche l'ulteriore doglianza, con la quale si contesta la carenza di motivazione con riferimento alla prova della manomissione, oltre ad essere priva'clei requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., non è consentita in sede di legittimità perché costituita da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., non è consentita in sede di legittimità perché costituita da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BURGIO GIUSEPPE nato a CANICATTI il 05/05/1970 ALESSI LUCIA nato a RAVANUSA il 11/12/1941 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN.FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 15 settembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, in data 31 ottobre 2019, nei confronti di Giuseppe Burgio e Lucia Alessi, ha confermato le condanne in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648-bis e 648 cod. pen. e all'art. 256 D.Igs. 156/2006. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in punto di responsabilità, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria in quanto si riproducono, del tutto genericamente, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 sulla doglianza relativa all'imputata Alessi e pag. 6 in relazione al coimputato);

Ritenuto che anche l'ulteriore doglianza, con la quale si contesta la carenza di motivazione con riferimento alla prova della manomissione, oltre ad essere priva'clei requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., non è consentita in sede di legittimità perché costituita da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il onsigliere Estens Il Pre