Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft and fraud, ruling arguments inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Saja Franco inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and fraud. The appellant argued for procedural flaws and lack of mitigating circumstances, but the court found these claims manifestly unfounded based on coherent reasoning in the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 99, comma 4 c.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible when the contested grounds are manifestly unfounded, as the lower court's reasoning is logically coherent and sufficient to justify the denial of requested benefits or the application of recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAJA FRANCO nato a MESSINA il 26/06/1959 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 2 dicembre 2020, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Messina, in data 2 aprile 2019, nei confronti di Franco Saja, ha confermato la Condanna in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.. Considerato che il primo motivo dì ricorso, con il quale sì contesta il vizio di motivazione in relazione all'art. 99, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità (si veda pag. 4, ove la Corte di appello ampiamente motiva sulla ritenuta sussistenza ed applicazione della recidiva, sottolineando come la reiterazione dell'illecito fosse sintomo di maggiore pericolosità sociale dell'imputato);
Ritenuto che anche la seconda censura, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marígliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego dei beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agii elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 5, ove la Corte territoriale si riferisce alla capacità a delinquere del reo, desunta dai precedenti penali a suo carico);
Considerato che le altre doglianze, con le quali si contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondate perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dettato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 e Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin Anci, Rv. 278347) e non risulta alcun vizio motivazionale sul punto (si vedano pagg. 4 e 5, ove i giudici del merito ritengono che l'offesa non sia di particolare tenuità in ragione della gravità della condotta ed escludono che il comportamento non sia abituale, valorizzando i precedenti penali specifici del reo);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere Es nsore