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Ordinanza — n. 36511/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft and fraud, ruling arguments inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36511/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Saja Franco inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and fraud. The appellant argued for procedural flaws and lack of mitigating circumstances, but the court found these claims manifestly unfounded based on coherent reasoning in the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 99, comma 4 c.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible when the contested grounds are manifestly unfounded, as the lower court's reasoning is logically coherent and sufficient to justify the denial of requested benefits or the application of recidivism.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded arguments recidivism reasoning mitigating circumstances denial court costs and fine attenuazione della pena attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 99, comma 4 c.p.
Considerato che il primo motivo dì ricorso, con il quale sì contesta il vizio di motivazione in relazione all'art. 99, quarto comma, cod.
Art. 131-bis c.p.
Considerato che le altre doglianze, con le quali si contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131-bis cod.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
art. 131-bis cod. pen
Considerato che le altre doglianze, con le quali si contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marígliano
Ritenuto che anche la seconda censura, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marígliano, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pen., sono manifestamente infondate perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dettato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin Anci
266591 e Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin Anci, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAJA FRANCO nato a MESSINA il 26/06/1959 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 2 dicembre 2020, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Messina, in data 2 aprile 2019, nei confronti di Franco Saja, ha confermato la Condanna in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.. Considerato che il primo motivo dì ricorso, con il quale sì contesta il vizio di motivazione in relazione all'art. 99, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità (si veda pag. 4, ove la Corte di appello ampiamente motiva sulla ritenuta sussistenza ed applicazione della recidiva, sottolineando come la reiterazione dell'illecito fosse sintomo di maggiore pericolosità sociale dell'imputato);

Ritenuto che anche la seconda censura, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marígliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego dei beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agii elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 5, ove la Corte territoriale si riferisce alla capacità a delinquere del reo, desunta dai precedenti penali a suo carico);

Considerato che le altre doglianze, con le quali si contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondate perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dettato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 e Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin Anci, Rv. 278347) e non risulta alcun vizio motivazionale sul punto (si vedano pagg. 4 e 5, ove i giudici del merito ritengono che l'offesa non sia di particolare tenuità in ragione della gravità della condotta ed escludono che il comportamento non sia abituale, valorizzando i precedenti penali specifici del reo);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere Es nsore