Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to specific lack of proof regarding necessity and habitual conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellate court had confirmed a conviction for illegal occupation, noting the appellant failed to prove the absence of authorization or the existence of necessity. The Supreme Court rejected the arguments regarding lack of motivation and the specific defenses of necessity and non-punishability, finding them insufficient to overturn the lower court's detailed reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the grounds raised are specific to the appellate court's broad reasoning and fail to demonstrate a genuine lack of motivation or a violation of the principle of non-arbitrariness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO MARIANGELA nato a MESSINA il 24/09/1980 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 06/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, in data 02/05/2019, nei confronti di CARUSO MARIANGELA in relazione al reato di cui all' art. 639 CP let. 2 Proponeva ricorso per cassazione l'imputata; ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita', è inammissibile, in quanto prospetta una non arbitrarietà dell'occupazione a fronte dell'assenza di qualsiasi provvedimento autorizzativo; considerato che gli altri motivi in punto omesso riconoscimento dello stato di necessità e della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. sono altresì aspecifici ripetto alle ampie motivazioni di appello che hanno sottolineato l'assenza di prova del grave pericolo, la protrazione della condotta per lungo tempo e quindi la sua permanenza ed abitualità;
Ritenuto quindi che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il