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Ordinanza — n. 36508/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36508/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36508/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULTRINI FELICE nato a TAURIANOVA il 06/08/1989 avverso l'ordinanza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita a relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 2E1/03/2022, ha dichiarato inammissibile l'appello presentato avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in data 26/05/2021, nei confronti di Felice Bultrini, in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 544 e 585 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36508/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 628 cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 544 e 585 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina gravi addebiti penali controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale decisione incidentale impugnabile ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 2E1/03/2022, ha dichiarato inammissibile l'appello presentato avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in data 26/05/2021, nei confronti di Felice Bultrini, in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
270586); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULTRINI FELICE nato a TAURIANOVA il 06/08/1989 avverso l'ordinanza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita a relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 2E1/03/2022, ha dichiarato inammissibile l'appello presentato avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in data 26/05/2021, nei confronti di Felice Bultrini, in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 544 e 585 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il onsigliere Esten Il Presidente