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Ordinanza — n. 36507/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on racketeering conviction due to lack of specific grounds and unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36507/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of receiving stolen goods. The appellant's sole ground of appeal was deemed lacking specificity and manifestly unfounded because the appellate court's reasoning was consistent with established Supreme Court jurisprudence. Consequently, the court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and are manifestly unfounded when the lower court's reasoning is logically coherent and aligns with settled Supreme Court interpretative guidelines.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded racketeering conviction costs of proceedings fine di indebito profitto imputazione di furto istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17 novembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Civitavecchia, in data 2 marzo 2016, nei confronti di Mouhamed Makhtar Niang, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG MOUHAMED MAKHTAR nato il 24/12/1972 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17 novembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Civitavecchia, in data 2 marzo 2016, nei confronti di Mouhamed Makhtar Niang, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente alla prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, oltre ad essere privo del requisito di specificità perché non si confronta con la complessità delle ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, è anche manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione giuridica conforme ai consolidati indirizzi interpretativi della giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713) e connotata da lineare e coerente logicità (si vedano pagg. 1 e 2, ove i giudici del merito sottolineano come il dolo dell'imputato sia desumibile da molteplici indizi: non solo dalla quantità dei beni ricettati e dalla professione dell'imputato, ma anche dalla assenza di attendibile spiegazione alternativa circa l'origine del possesso);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 I onsigliere Esten re Il Pres