Italian Supreme Court dismisses appeal claiming insufficient evidence of liability for theft due to inadmissibility of re-evaluating trial evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Francesco De Vitis inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to prove his liability because the statements of injured parties were unreliable. The court rejected this, ruling that such arguments attempt an impermissible re-evaluation of evidence outside the scope of a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court cannot seek a re-evaluation of evidence or alternative interpretations of trial sources, as these fall outside the limited scope of the legality review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITIS FRANCESCO nato a RACALE il 23/05/1953 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 24 settembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Lecce, in data 13 giugno 2018, nei confronti di Francesco De Vitis, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 644, quinto comma, numeri 3) e 4,) cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso, che ineriscono alla insufficiente prova della responsabilità per l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di criticità motivazionali giustificative e di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il C *gliere Estens Il Presid