Italian appeal court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bechir Ayari inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant challenged the lower court's confirmation of a conviction for crimes under Articles 110 and 628 of the Penal Code, alleging a defect in the motivation regarding the proof of criminal responsibility. The court ruled that the appeal failed to identify specific elements for the criticism, rendering it non-compliant with the requirement for concrete specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks the required specificity of grounds, preventing the appellate judge from identifying the relevant points of criticism and exercising their supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI BECHIR nato il 04/08/1974 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21/02/2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in data 17/02/2021, nei confronti di Bechir Ayari, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628, terzo comma, numero 1) cod. pen.. Considerato che il ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione in relazione alla prova della penale responsabilità, è privo del requisito di specificità prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in quanto, non indicando alcun elemento alla base della censura formulata, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 I Consigliere E sore Il Presiden