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Ordinanza — n. 36503/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36503/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36503/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDO DANEO nato a ROMA il 25/05/1972 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 10 gennaio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 9 giugno 2021, con cui Nardo Daneo è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il delitto ascrittogli, stante l'assenza dell'elemento oggettivo del reato, risulta fondato su censure in punto di fatto e meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. f. 2 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36503/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 22445 dell'8/05/2009, Rv. 244181); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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insufficienza materiale accertamento insufficiente dei fatti mancata contestazione dei fatti allegazioni insufficientemente motivate forza di cosa giudicata materiale lacune probatorie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDO DANEO nato a ROMA il 25/05/1972 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 10 gennaio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 9 giugno 2021, con cui Nardo Daneo è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il delitto ascrittogli, stante l'assenza dell'elemento oggettivo del reato, risulta fondato su censure in punto di fatto e meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. f. 2 della sentenza impugnata);

Considerato che è orientamento costante di questa Suprema Corte quello secondo cui deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici, ma solo apparenti, in quanto omettono, in modo del tutto disancorato dal correlativo apparato motivazionale, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838;

Sez. 6, n. 22445 dell'8/05/2009, Rv. 244181); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside