Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and mere repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for violation of law and defects in reasoning regarding the defendant's liability, but the court found these grounds generic and merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. The decision rests on the principle that appeals must offer specific, argumentative criticism rather than simply reiterating points already thoroughly examined and dismissed by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grounds that are merely a pedissequous repetition of those already deduced in the appeal and punctually rejected by the court of first instance, lacking the specific argumentative function required to challenge the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGUATTE SALL nato il 13/11/1974 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 1° febbraio 2022, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 14 luglio 2015, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta a Maguatte Sali per la residua imputazione di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'intero ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, oltre a essere generico, è fondato su censure in punto di fatto e meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata);
Considerato che è orientamento costante di questa Suprema Corte quello secondo cui deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici, ma solo apparenti, in quanto omettono, in modo del tutto disancorato dal correlativo apparato motivazionale, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838;
Sez. 6, n. 22445 dell'8/05/2009, Rv. 244181); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende