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Ordinanza — n. 36499/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36499/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36499/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO CARMINE nato a NAPOLI il 05/12/1982 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; ‘if E IN DIRITTO La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 31 marzo 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 30 gennaio 2020, con cui Caputo Carmine è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art.640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, risulta meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata ha ampiamente giustificato il diniego richiamando l'assenza dì segni di resipiscenza o forme di collaborazione prestate dall'imputato, nonché la natura del fatto commesso e i plurimi precedenti penali di cui è gravato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36499/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanze attenuanti motivi di cassazione pluralità di motivazioni motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione sufficiente motivazione del mutamento giurisprudenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO CARMINE nato a NAPOLI il 05/12/1982 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; ‘if

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 31 marzo 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 30 gennaio 2020, con cui Caputo Carmine è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art.640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, risulta meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata ha ampiamente giustificato il diniego richiamando l'assenza dì segni di resipiscenza o forme di collaborazione prestate dall'imputato, nonché la natura del fatto commesso e i plurimi precedenti penali di cui è gravato;

Considerato, pertanto, che il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid