Ordinanza — n. 36498/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANIBALLI GIANNI nato a TAGLIACOZZO il 05/04/1987 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; . La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 21/02/2021, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, in data 4/05/2021, nei confronti di Gianni Aniballi, in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 629, commi primo e secondo, cod. pen.. Considerato che i motivi dedotti in punto di penale responsabilità sono manifestamente infondati perché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), afferiscono a supposti travisamenti del fatto o della prova non decisivi ai fini della condanna e, pertanto, non idonei a disarticolare l'intero ragionamento rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta doppia conforme e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato, ove la Corte territoriale fonda il proprio convincimento su ulteriori prove, quali le dichiarazioni della p.o. e del teste Sestilio Aniballi, riscontrate dalle intercettazioni telefoniche);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36498/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 21/02/2021, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, in data 4/05/2021, nei confronti di Gianni Aniballi, in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 629, commi primo e secondo, cod. pen.. Considerato che i motivi dedotti in punto di penale responsabilità sono manifestamente infondati perché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), afferiscono a supposti travisamenti del fatto o della prova non decisivi ai fini della condanna e, pertanto, non idonei a disarticolare l'intero ragionamento rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta doppia conforme e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato, ove la Corte territoriale fonda il proprio convincimento su ulteriori prove, quali le dichiarazioni della p.o. e del teste Sestilio Aniballi, riscontrate dalle intercettazioni telefoniche);
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANIBALLI GIANNI nato a TAGLIACOZZO il 05/04/1987 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; .
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 21/02/2021, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, in data 4/05/2021, nei confronti di Gianni Aniballi, in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 629, commi primo e secondo, cod. pen.. Considerato che i motivi dedotti in punto di penale responsabilità sono manifestamente infondati perché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), afferiscono a supposti travisamenti del fatto o della prova non decisivi ai fini della condanna e, pertanto, non idonei a disarticolare l'intero ragionamento rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta doppia conforme e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato, ove la Corte territoriale fonda il proprio convincimento su ulteriori prove, quali le dichiarazioni della p.o. e del teste Sestilio Aniballi, riscontrate dalle intercettazioni telefoniche);
Ritenuto che anche gli ulteriori motivi dedotti, inerenti alla qualificazione giuridica dei fatti, sono manifestamente infondati perché, quanto alla violazione di legge contestata, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D. V., Rv. 268764, n. 56400 del 22/11/2018, Iannuzzi, Rv. 274256 e Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filai-do, Rv. 280027 - 02), e, con riguardo ad i vizi motivazionali, gli stessi sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano pagg. 3 e 4, ove la Corte territoriale esclude la riconducibilità della fattispecie concreta nell'ipotesi delittuosa dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in virtù dell'elemento soggettivo desunto dalle intercettazioni telefoniche);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere Est ore I