Italian Court dismisses appeal against conviction for theft in dwelling due to inadmissible factual challenges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Porja Elton inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for theft in a dwelling and aggravated circumstances, arguing for a different legal qualification and sentencing. The court rejected these claims as they relied on non-syndicable factual errors and were merely repetitive of arguments already properly addressed by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 bis cod. pen.; Art. 628 cod. pen.; Art. 29 cod. pen.: Appeals based on factual errors regarding the qualification of the crime or the existence of aggravating circumstances are inadmissible in the Court of Cassation as they do not concern points of law.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORJA ELTON nato il 24/07/1988 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; i(
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 10 gennaio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 2 febbraio 2021, con cui Porja Elton è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto in termini di furto in abitazione (art. 624 bis cod. pen.), risulta fondato su censure in punto di fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità;
Considerato, in ogni caso, che la doglianza appare meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata); Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 628, co. 3 nn. 1 e 3 bis, cod. pen. appare manifestamente infondato, oltre che reiterativo di questioni già correttamente trattate nella decisione impugnata a pagina 4; Considerato, infine, che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce, peraltro del tutto genericamente, un'errata determinazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito comminato la suddetta pena accessoria in conformità con il disposto di cui all'art. 29 cod. pen., trattandosi di condanna alla pena di anni 5 di reclusione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre