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Ordinanza — n. 36494/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36494/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36494/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO CLAUDIO nato a GIULIANOVA il 01/06/1979 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 20 dicembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo il 18 novembre 2019, con cui Di Giorgio Claudio è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il ricorso proposto, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 36494/2022 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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registrazione clandestina di conversazioni motivi di cassazione prove acquisite illegalmente accertamento insufficiente dei fatti lacune probatorie testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 20 dicembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo il 18 novembre 2019, con cui Di Giorgio Claudio è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO CLAUDIO nato a GIULIANOVA il 01/06/1979 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 20 dicembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo il 18 novembre 2019, con cui Di Giorgio Claudio è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il ricorso proposto, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden