Ordinanza — n. 36493/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSIMOUR KHALID nato il 19/07/1967 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 10 gennaio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Avezzano il 21 giugno 2021, con cui Issimour Khalid è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e travisamento della prova in ordine alla sussistenza del requisito della violenza e, dunque, alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 628 cod. pen., contiene censure che reiterano doglianze già disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da vizi (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 628 cod. pen, art. 649 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36493/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che con i motivi nuovi, oltre a reiterare censure già formulate nel ricorso, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. ma l'inammissibilità del ricorso travolge anche i motivi nuovi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSIMOUR KHALID nato il 19/07/1967 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 10 gennaio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Avezzano il 21 giugno 2021, con cui Issimour Khalid è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e travisamento della prova in ordine alla sussistenza del requisito della violenza e, dunque, alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 628 cod. pen., contiene censure che reiterano doglianze già disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da vizi (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata);
Considerato che la seconda doglianza, subordinata alla prima, con cui si censura la sentenza di seconde cure nella parte in cui ha qualificato il fatto in termini di rapina impropria consumata, e non meramente tentata, risulta manifestamente infondata, in quanto, come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res, mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (così, Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858);
Rilevato che con i motivi nuovi, oltre a reiterare censure già formulate nel ricorso, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. ma l'inammissibilità del ricorso travolge anche i motivi nuovi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre