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Ordinanza — n. 36491/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36491/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36491/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUCI BLEDAR nato il 10/01/1984 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; • La Corte di appello di Torino, con sentenza del 14/12/2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Torino, in data 18/07/2018, nei confronti di Bledar Ruci, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si censura l'erronea applicazione della legge e il vizio motivazionale in relazione a gli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen., sono privi dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in quanto, non essendo indicato alcun elemento alla base della censura formulata, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria e, pertanto, non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato ;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36491/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si censura l'erronea applicazione della legge e il vizio motivazionale in relazione a gli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen., sono privi dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in quanto, non essendo indicato alcun elemento alla base della censura formulata, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria e, pertanto, non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato ;

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio scemata imputabilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 14/12/2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Torino, in data 18/07/2018, nei confronti di Bledar Ruci, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUCI BLEDAR nato il 10/01/1984 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; •

RITENUTO IN FATTO

.E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 14/12/2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Torino, in data 18/07/2018, nei confronti di Bledar Ruci, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si censura l'erronea applicazione della legge e il vizio motivazionale in relazione a gli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen., sono privi dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in quanto, non essendo indicato alcun elemento alla base della censura formulata, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria e, pertanto, non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato ;

Ritenuto che i motivi inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche sono anche manifestamente infondati perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si vedano pa gg. 5 e 6, ove la Corte territoriale si riferisce sia alla gravità del reato che alla capacità a delinquere del reo e sottolinea l'assenza di elementi di se gno positivo da valorizzare) ;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene e qua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere ensore Il