Ordinanza — n. 36491/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUCI BLEDAR nato il 10/01/1984 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; • La Corte di appello di Torino, con sentenza del 14/12/2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Torino, in data 18/07/2018, nei confronti di Bledar Ruci, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si censura l'erronea applicazione della legge e il vizio motivazionale in relazione a gli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen., sono privi dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in quanto, non essendo indicato alcun elemento alla base della censura formulata, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria e, pertanto, non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato ;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36491/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si censura l'erronea applicazione della legge e il vizio motivazionale in relazione a gli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen., sono privi dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in quanto, non essendo indicato alcun elemento alla base della censura formulata, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria e, pertanto, non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato ;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUCI BLEDAR nato il 10/01/1984 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; •
RITENUTO IN FATTO
.E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 14/12/2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Torino, in data 18/07/2018, nei confronti di Bledar Ruci, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si censura l'erronea applicazione della legge e il vizio motivazionale in relazione a gli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen., sono privi dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in quanto, non essendo indicato alcun elemento alla base della censura formulata, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria e, pertanto, non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato ;
Ritenuto che i motivi inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche sono anche manifestamente infondati perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si vedano pa gg. 5 e 6, ove la Corte territoriale si riferisce sia alla gravità del reato che alla capacità a delinquere del reo e sottolinea l'assenza di elementi di se gno positivo da valorizzare) ;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene e qua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere ensore Il