Ordinanza — n. 36490/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALETTA GIUSEPPE nato a LERCARA FRIDDI il 11/03/1954 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E CONSIDERATO IN DIRITTO. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 31/01/2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, in data 9/01/2020, nei confronti di Giuseppe Scaletta, in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 628, commi primo e terzo, numero 1) cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge, anche in conformità degli orientamenti della Suprema Corte (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero, Rv. 278826 e n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585), ampiamente motivando sul mancato accoglimento dell'assunzione probatoria richiesta (si veda pag. 5, ove i giudici del merito hanno ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, sottolineando l'irrilevanza ai fini decisionali dell'acquisizione dei tabulati a fronte della piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36490/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Torino, con sentenza del 31/01/2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, in data 9/01/2020, nei confronti di Giuseppe Scaletta, in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 628, commi primo e terzo, numero 1) cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge, anche in conformità degli orientamenti della Suprema Corte (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero, Rv. 278826 e n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585), ampiamente motivando sul mancato accoglimento dell'assunzione probatoria richiesta (si veda pag. 5, ove i giudici del merito hanno ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, sottolineando l'irrilevanza ai fini decisionali dell'acquisizione dei tabulati a fronte della piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa);
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALETTA GIUSEPPE nato a LERCARA FRIDDI il 11/03/1954 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 31/01/2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, in data 9/01/2020, nei confronti di Giuseppe Scaletta, in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 628, commi primo e terzo, numero 1) cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge, anche in conformità degli orientamenti della Suprema Corte (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero, Rv. 278826 e n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585), ampiamente motivando sul mancato accoglimento dell'assunzione probatoria richiesta (si veda pag. 5, ove i giudici del merito hanno ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, sottolineando l'irrilevanza ai fini decisionali dell'acquisizione dei tabulati a fronte della piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 i Consigliere Es ensore Il Preside