Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36489/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36489/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36489/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACI GIUSEPPE nato il 01/12/1970 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 31/01/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 01/10/2019, nei confronti di PLACI' GIUSEPPE in relazione al reato di cui all art. 646 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è inammissibile, in quanto puramente reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa affrontate e risolte sotto il profilo della volontaria sottrazione dell'autovettura e della mancata restituzione pur a seguito della diffida.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36489/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 646 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è inammissibile, in quanto puramente reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa affrontate e risolte sotto il profilo della volontaria sottrazione dell'autovettura e della mancata restituzione pur a seguito della diffida.

Parole chiave

Generato dall'IA
durata dell'infrazione restituzione del termine scaduto azione mobiliare ripetizione dell'indebito assunzione di debito inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Considerato quindi che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACI GIUSEPPE nato il 01/12/1970 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 31/01/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 01/10/2019, nei confronti di PLACI' GIUSEPPE in relazione al reato di cui all art. 646 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è inammissibile, in quanto puramente reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa affrontate e risolte sotto il profilo della volontaria sottrazione dell'autovettura e della mancata restituzione pur a seguito della diffida.

Considerato quindi che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/0