Ordinanza — n. 36489/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACI GIUSEPPE nato il 01/12/1970 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 31/01/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 01/10/2019, nei confronti di PLACI' GIUSEPPE in relazione al reato di cui all art. 646 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è inammissibile, in quanto puramente reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa affrontate e risolte sotto il profilo della volontaria sottrazione dell'autovettura e della mancata restituzione pur a seguito della diffida.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 36489/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 646 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è inammissibile, in quanto puramente reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa affrontate e risolte sotto il profilo della volontaria sottrazione dell'autovettura e della mancata restituzione pur a seguito della diffida.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACI GIUSEPPE nato il 01/12/1970 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 31/01/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 01/10/2019, nei confronti di PLACI' GIUSEPPE in relazione al reato di cui all art. 646 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è inammissibile, in quanto puramente reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa affrontate e risolte sotto il profilo della volontaria sottrazione dell'autovettura e della mancata restituzione pur a seguito della diffida.
Considerato quindi che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/0