Ordinanza — n. 36486/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURCAS MARCO nato a ALESSANDRIA il 07/11/1988 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; )\ E IN DIRTTTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 13/01/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ALESSANDRIA, in data 21/11/2019, nei confronti di FURCAS MARCO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato è inammissibile perché integralmente fondato su una lettura alternativa di elementi di prova a fronte di doppia affermazione conforme di responsabilità; considerato che il motivo con il quale si chiede la derubricazione nell'art. 712 cod.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 712 cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36486/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 CP ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato è inammissibile perché integralmente fondato su una lettura alternativa di elementi di prova a fronte di doppia affermazione conforme di responsabilità; considerato che il motivo con il quale si chiede la derubricazione nell'art. 712 cod.pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURCAS MARCO nato a ALESSANDRIA il 07/11/1988 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; )\
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRTTTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 13/01/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ALESSANDRIA, in data 21/11/2019, nei confronti di FURCAS MARCO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato è inammissibile perché integralmente fondato su una lettura alternativa di elementi di prova a fronte di doppia affermazione conforme di responsabilità; considerato che il motivo con il quale si chiede la derubricazione nell'art. 712 cod.pen.
è aspecifico rispetto alla motivazione della corte di appello nei termini del dolo evebntuale di ricettazione ricavato da plurime circostanze di fatto esposte; considerato che alcuno argomento specifico fonda la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e che la negazione delle generiche è fondata su motivazione ampia e non sindacabile in questa sede; ritenuto infine che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso