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Ordinanza — n. 36482/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36482/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36482/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OPPEDISANO FRANCESCO ISIDORO nato a SOVERATO il 03/08/1991 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 26 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Caltanissetta, in data 9 marzo 2021, nei confronti di Francesco Isidoro Oppedisano, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.. Considerato che il primo motivo, con il quale si censura genericamente il vizio motivazionale in punto di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 131- bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36482/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen.. Considerato che il primo motivo, con il quale si censura genericamente il vizio motivazionale in punto di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Parole chiave

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assenza di caso di rigore condono delle spese procedurali inesigibile malgrado lesioni salute motivo legale d'esclusione motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 26 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Caltanissetta, in data 9 marzo 2021, nei confronti di Francesco Isidoro Oppedisano, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen..
art. 131- bis cod. pen
Ritenuto che le ulteriori doglianze difensive, inerenti alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., sono prive dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità 591, comma 1, lettera c) cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OPPEDISANO FRANCESCO ISIDORO nato a SOVERATO il 03/08/1991 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 26 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Caltanissetta, in data 9 marzo 2021, nei confronti di Francesco Isidoro Oppedisano, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.. Considerato che il primo motivo, con il quale si censura genericamente il vizio motivazionale in punto di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Ritenuto che le ulteriori doglianze difensive, inerenti alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., sono prive dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata priva di criticità giustificative (si veda, in particolare, pag. 2 ove la Corte territoriale valorizza la non trascurabilità del danno subito dalla p.o. in ragione delle condizioni economiche della stessa), non è indicato nessun elemento alla base della censura formulata e, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il C igliere Est I