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Ordinanza — n. 36481/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36481/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Franco Valente inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellant challenged the appellate court's confirmation of criminal convictions but failed to cite any concrete elements supporting his criticism of the reasoning regarding criminal responsibility. Consequently, the court ruled that the appeal did not allow the reviewing judge to identify the relevant grievances for exercising their supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity and pertinence, failing to provide the reviewing judge with the necessary elements to identify the grievances raised.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds criminal procedure code reviewing judge power procedural requirements reato flagrante testimonianza della vittima accusa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Considerato che il ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla prova della penale responsabilità, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTE FRANCO nato a ROMA il 17/02/1958 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN _FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21/03/2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Roma, in data 1/01/2015, nei confronti di Franco Valente, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 56 - 628, secondo comma, 582 - 585 e 576 numero 1) cod. pen.. Considerato che il ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla prova della penale responsabilità, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in quanto, non indicando alcun elemento alla base della censura formulata, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il ¶onsigliere E. -nsore Il Presidente